Art. 4.
(Gestione delle strutture private destinate allo svolgimento di attività fisico-motorie).

      1. Le strutture private destinate allo svolgimento di attività fisico-motorie possono esercitare tali attività a condizione che dimostrino di comprendere nel proprio organico un dirigente con la qualifica di chinesiologo cui sono affidati la responsabilità tecnico-scientifica delle attività svolte e il controllo del personale istruttore operante nella struttura. Le strutture già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge sono tenute a segnalare agli enti competenti la nomina di un dirigente in conformità a quanto disposto

 

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dal periodo precedente, entro un anno dalla medesima data.
      2. Gli esercenti delle attività di cui al comma 1 hanno l'obbligo di impiegare nelle loro strutture, con la qualifica di istruttori o di preparatori, oltre a soggetti con la qualifica di chinesiologo, esclusivamente soggetti in possesso di titoli professionali specifici rilasciati dalle regioni, da enti pubblici abilitati, dalle federazioni affiliate al Comitato olimpico nazionale ovvero da istituzioni universitarie o da federazioni sportive internazionali o di altri Paesi esteri. La responsabilità del controllo di tali titoli e delle modalità di impiego degli istruttori o preparatori è affidata al dirigente di cui al comma 1.